Sez. 1, Sentenza n. 578 del 22/01/1999 (Rv. 522524 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Corrispettivi delle cessioni e spese di acquisizione di beni mobili - Esercizio di competenza - Determinazione - Criteri - Merce - Disponibilità giuridica - Trasferimento con la spedizione - Momento del trasferimento della disponibilità - Individuazione - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE
In materia di imposte sui redditi e con riguardo al reddito di impresa, l'art. 75, comma secondo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza - con criterio sostanzialmente eguale a quello adottato in materia di IVA per stabilire la data di effettuazione delle operazioni (art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972 e succ. mod.) - stabilisce che i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute - per quanto riguarda i beni mobili - alla data della consegna o spedizione, fissando quali criteri inderogabili per l'individuazione dell'effetto traslativo "la data della consegna" o "la data della spedizione" con palese riferimento giuridico alla consegna ed alla spedizione di beni mobili regolate, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'art. 1510 cod. civ.. Nell'ipotesi in cui il trasferimento della disponibilità giuridica della merce avvenga con la spedizione, si deve distinguere l'ipotesi in cui del trasporto si occupa, utilizzando mezzi propri, l'acquirente o il venditore (in tal caso si verifica l'immediato trasferimento della disponibilità della merce in capo al primo o la permanenza della disponibilità in capo al secondo fino alla consegna) da quella in cui il trasporto è affidato a terzi, vettori o spedizionieri. In tale seconda ipotesi, per stabilire quando si verifica l'effetto traslativo (nel significato di trasferimento della disponibilità giuridica, ai sensi del secondo comma dell'art. 1510 cod. civ.)si deve tener conto oltre che della data di spedizione, quale risulta dai documenti che ordinariamente accompagnano la merce, anche delle condizioni generali dello specifico contratto di trasporto concluso, elementi dai quali si può desumere l'eventuale non coincidenza della data di spedizione con l'effettivo trasferimento della disponibilità giuridica della merce, sempre, tuttavia, prescindendo dalla sua effettiva e materiale consegna all'acquirente.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)