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Sez. 5, Sentenza n. 341 del 11/01/2006 (Rv. 586924 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE | Corrispettivi delle cessioni e spese di acquisizione di beni mobili - Esercizio di competenza - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586924-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE

In materia di imposte sui redditi e con riguardo al reddito di impresa, l'art. 75, comma secondo, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza - con criterio sostanzialmente eguale a quello adottato in materia di IVA per stabilire la data di effettuazione delle operazioni (art. 6 d.P.R. n. 633 del 1972 e succ. mod.) -, stabilisce che i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per quanto riguarda i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, fissando quali criteri inderogabili per l'individuazione dell'effetto traslativo "la data della consegna" o "la data della spedizione", con palese riferimento giuridico alla consegna ed alla spedizione di beni mobili regolate, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'art. 1510 cod. civ..

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75, Cod. Civ. art. 1510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)