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Sez. 2, Sentenza n. 2181 del 19/07/1974 (Rv. 370541 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - DATA - OMESSA - INCERTA - NULLITA DELLA CITAZIONE - CONDIZIONI - ERRATA - INCERTEZZA O MENO DELLA UDIENZA DI COMPARIZIONE - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370541-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - DATA - OMESSA - INCERTA - NULLITA DELLA CITAZIONE - CONDIZIONI - ERRATA - INCERTEZZA O MENO DELLA UDIENZA DI COMPARIZIONE - ACCERTAMENTO - COMPITO DEL GIUDICE DI MERITO - FATTISPECIE.*

Perche ricorra la causa di nullita della citazione prevista dall'art 164, primo comma, cod proc civ, deve aversi totale Mancanza della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. Alla totale Mancanza della data e equiparabile l'assoluta incertezza sulla medesima. E compito del giudice di merito esaminare se, nonostante l'erronea indicazione della data, sia da escludere ogni incertezza in ordine all'individuazione della udienza di comparizione. (nel caso, i giudici del merito avevano escluso che vi fosse incertezza, considerando che l'atto di citazione, notificato il 13 novembre 1969, indicava come udienza di comparizione il giorno 20 gennaio 1969, per cui era chiaro l'errore materiale commesso nell'indicare la data del 20 gennaio 1969 al posto di quella del 20 gennaio 1970). (V 2295'69, mass n 341691).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)