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Sez. 5, Ordinanza n. 23592 del 03/09/2024 (Rv. 672126-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Processo tributario - Compensazione delle spese processuali ex art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f, n. 2 del d.lgs. n. 156 del 2015 - Motivazione - Esplicita indicazione di gravi ed eccezionali ragioni - Necessità - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672126-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, prevista dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. n. 156 del 2015, è consentita, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, quali la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 15 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. F CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)