Sez. 1, Sentenza n. 17393 del 24/07/2009 (Rv. 609662 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Attività del promotore finanziario - Responsabilità della banca preponente ex art. 2049 cod. civ. - Configurabilità - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
Sussiste la responsabilità indiretta della banca, ex art. 2049 cod. civ., nei confronti dei terzi in relazione all'attività illecita posta in essere da un promotore finanziario, allorché, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico affidato all'agente, detta attività sia stata agevolata o resa possibile dal suo inserimento nell'attività d'impresa, (nella specie emersa dalla sua presenza nei locali della banca, dall'utilizzo della modulistica di pertinenza e dalla spendita del nome), e sia stata realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere per la consumazione dell'illecito rientrasse nell'incarico affidato dalla banca mandante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Legge 29/01/1991 num. 1 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)