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Sez. 1, Sentenza n. 21729 del 22/10/2010 (Rv. 615475 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Società collegata - Responsabilità per i danni arrecati dall'agente - Estensione alle società collegate - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615475-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE

La responsabilità dell'impresa bancaria per i danni causati dall'illecita attività posta in essere dall'agente in qualità di promotore finanziario, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ. - per la quale non è necessaria la sussistenza di un rapporto di dipendenza lavorativa, ma è sufficiente che il secondo sia inserito nell'impresa e che il comportamento illecito sia stato agevolato o reso possibile dalle incombenze demandategli - non può estendersi a società collegate a quella, dotata di autonomia giuridica ma non più esistente, con la quale era intercorso il rapporto di agenzia e che, conseguentemente aveva assunto in via esclusiva la qualità di preponente (principio enunciato in fattispecie di abusiva utilizzazione di somme di denaro per l'acquisto di quote di un fondo d'investimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)