Sez. 1, Sentenza n. 6829 del 24/03/2011 (Rv. 616357 - 01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Attività di intermediazione mobiliare - Promotori finanziari - Danni causati a terzi - Accertata responsabilità penale del promotore - Responsabilità solidale della società - Configurabilità - Condizioni.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
La disposizione dell'art. 5, comma quarto, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, secondo la quale la società di intermediazione mobiliare è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a loro responsabilità accertata in sede penale, richiede un rapporto di "necessaria occasionalità" tra incombenze affidate e fatto del promotore, che è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito. Né rileva che il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall'inserimento del promotore stesso nell'attività della società d'intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell'ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere, per la consumazione dell'illecito, rientrasse nell'incarico affidato.
Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)