Sez. L, Sentenza n. 1354 del 05/03/1982 (Rv. 419190 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETÀ ERGA OMNES - IN GENERE - CONFLITTO TRA DUE SUCCESSIVI CONTRATTI COLLETTIVI, IL PRIMO DEI QUALI RESO EFFICACE ERGA OMNES - SOLUZIONE - CRITERI - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO PREVISTI DA CONTRATTI COLLETTIVI RESI EFFICACI ERGA OMNES - INDEROGABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI PERIODO DI PROVA DEI LAVORATORI DOLCIARI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - OBBLIGATORIETÀ ERGA OMNES - IN GENERE - CONFLITTO TRA DUE SUCCESSIVI CONTRATTI COLLETTIVI, IL PRIMO DEI QUALI RESO EFFICACE ERGA OMNES - SOLUZIONE - CRITERI - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO PREVISTI DA CONTRATTI COLLETTIVI RESI EFFICACI ERGA OMNES - INDEROGABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI PERIODO DI PROVA DEI LAVORATORI DOLCIARI.*
Il conflitto fra due discipline collettive succedutesi nel tempo, la prima delle quali sia stata resa efficace erga omnes a seguito di recezione in decreto presidenziale ai sensi della legge 14 luglio 1959 n. 741, va risolto non già in base ai criteri dettati dallo art. 2077 cod. civ. - che concerne i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale - ma in base al terzo comma dell'art. 7 della citata legge, con la conseguenza che il minimo trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi resi efficaci erga omnes non sono derogabili da successivi accordi o contratti collettivi privi di tale efficacia, tranne che la disciplina successiva contenga Disposizioni che, valutate complessivamente nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, risultino più favorevoli ai lavoratori. Alla stregua di tale principio, atteso anche che il lavoratore subordinato ha interesse a che il periodo di prova sia minimo, o comunque non superi il tempo strettamente necessario alla verifica della sua capacità tecnico-professionale, deve ritenersi più favorevole al lavoratore il periodo di prova previsto dall'art. 4 del C.C.n.L. 27 novembre 1957, reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1069, anziché quello, di più lunga durata, previsto dall'art. 3 del C.C.n.L. 1 giugno 1974 per i lavoratori dell'industria dolciaria. (Conf 5115/81, mass n 415904, nella prima parte; (Conf 4968/81, mass n 415746, nella prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Contr. Coll. 27/11/1957 num. 4, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 28/07/1960 num. 1069 CORTE COST., Contr. Coll. 01/06/1974 num. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)