Sez. L, Sentenza n. 4968 del 21/08/1981 (Rv. 415746 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - CONTRASTO TRA LA DISCIPLINA DI UN CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO EFFICACE ERGA OMNES E LA DISCIPLINA CONTENUTA IN UN SUCCESSIVO CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE - COMPOSIZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - CONTRASTO TRA LA DISCIPLINA DI UN CONTRATTO COLLETTIVO POSTCORPORATIVO EFFICACE ERGA OMNES E LA DISCIPLINA CONTENUTA IN UN SUCCESSIVO CONTRATTO COLLETTIVO DI DIRITTO COMUNE - COMPOSIZIONE - CRITERI.*
Il contrasto tra la disciplina di un contratto collettivo di lavoro postcorporativo reso efficace erga omnes e la disciplina contenuta in un successivo contratto collettivo di diritto comune va risolto non già con l'applicazione dei criteri dettati dall'art. 2077 cod. civ., che concerne l'ipotesi del conflitto tra il contratto collettivo e il contratto individuale, bensì alla stregua del terzo comma dell'art. 7 della legge 14 luglio 1959 n. 741, con la conseguenza che i trattamenti economici e normativi minimi previsti dai contratti collettivi resi efficaci erga omnes non sono derogabili da successivi accordi o contratti collettivi privi di tale efficacia o da contratti individuali, tranne il caso in cui detta disciplina successiva contenga Disposizioni che, valutate complessivamente almeno nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, risultino più favorevoli ai lavoratori. (nella specie, la suprema Corte - alla stregua del principio suesposto nonché del rilievo che il lavoratore subordinato ha interesse a che il periodo di prova sia minimo o, comunque, non superiore al tempo strettamente necessario ai fini della verifica della sua capacità tecnico-professionale - ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto più favorevole al lavoratore il periodo di prova della durata di quindici giorni previsto dallo art. 13 del C.C.n.L. 28 giugno 1958 per i dipendenti da aziende commerciali, reso efficace erga omnes con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 481, anziché il periodo di prova di quarantacinque giorni previsto dall'art. 7 del C.C.n.L. 21 novembre 1973). (V. 2516/77, mass. N. 386235).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Contr. Coll. 28/06/1958 num. 13, Legge 14/07/1959 num. 741 art. 7 CORTE COST., DPR 02/01/1962 num. 481 CORTE COST., Contr. Coll. 21/11/1973 num. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)