Sez. 1, Sentenza n. 196 del 11/01/1979 (Rv. 396264 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI - LIQUIDAZIONE COATTA DELLE AZIENDE DI CREDITO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - PROCEDIMENTO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI - LIQUIDAZIONE COATTA DELLE AZIENDE DI CREDITO - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - PROCEDIMENTO - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Nella liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito, la procedura per l'opposizione allo stato passivo non si svolge secondo le regole della legge bancaria per i crediti chirografari e secondo quelle della legge fallimentare per i crediti privilegiati ma e sempre regolata dalla disciplina unitariamente dettata da questa ultima legge, che, all'art 194, pur facendo salve le norme delle leggi speciali, ha pero abrogato le Disposizioni incompatibili con alcune delle proprie norme, tra cui quella dello art 209, che regola appunto la formazione dello stato passivo. Conseguentemente le opposizioni - da decidere in unico giudizio - devono in ogni caso essere proposte mediante reclamo al Presidente del tribunale entro 15 giorni dal deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori privilegiati e dei titolari di diritti reali, oppure dal ricevimento della lettera dei liquidatori che comunica l'esclusione dall'elenco dei creditori chirografari (elenco non reso pubblico per la tutela del segreto bancario). Entro il predetto termine e quindi sufficiente che il creditore chirografario depositi il ricorso nella cancelleria del tribunale, mentre non e piu necessario che lo notifichi, entro lo stesso termine, ai liquidatori. (Conf 3829/77, mass n 387500).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 194, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 194, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Legge 07/04/1938 num. 636 art. 67, Legge 07/04/1938 num. 636 art. 77, Legge 07/04/1938 num. 636 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)