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Sez. L, Sentenza n. 7736 del 20/10/1987 (Rv. 455581 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - GODIMENTO DI RIPOSI PREVISTI DALL'ART. 10 LEGGE 30 DICEMBRE 1971 N. 1204 - SUCCESSIVA SOSPENSIONE DEL LAVORO PER CASSA INTEGRAZIONE - DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455581-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - GODIMENTO DI RIPOSI PREVISTI DALL'ART. 10 LEGGE 30 DICEMBRE 1971 N. 1204 - SUCCESSIVA SOSPENSIONE DEL LAVORO PER CASSA INTEGRAZIONE - DIRITTO AL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE - CONDIZIONI.*

Ove la lavoratrice madre - che già fruisca dei riposi previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e della relativa indennità - venga successivamente sospesa, in tutto od in parte, dal lavoro perché posta in cassa integrazione, occorre distinguere tra il caso dell'intervento della C.i.G. per mera riduzione di orario e quello che comporta la totale sospensione dell'attività lavorativa. Nel primo caso i riposi sono ancora dovuti soltanto se non coincidenti con le ore di sospensione dell'attività lavorativa e quindi alla lavoratrice madre spetta la relativa prestazione previdenziale che si riferisce ad un periodo di assenza dal lavoro diverso da quello coperto dal trattamento di integrazione salariale; nel secondo caso invece, essendo interamente sospeso l'Obbligo della prestazione lavorativa, non è più ipotizzabile la concessione dei riposi e la fruizione del relativo trattamento previdenziale, ma alla lavoratrice madre spetta unicamente il trattamento di integrazione salariale riferito all'intero orario contrattuale di lavoro comprensivo anche delle ore di riposo fino a quel momento godute dalla stessa e non più fruibili dopo l'ammissione alla C.i.G.. (V 7800/86, mass n 449750; (V 6084/85, mass n 443220).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)