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Sez. L, Sentenza n. 7800 del 20/12/1986 (Rv. 449750 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - RIPOSI RAPPORTATI ALLO ORARIO DI LAVORO - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ORARIO GIORNALIERO NORMALE - CONSEGUENZE - SCIOPERO ATTUATO PER ALCUNE ORE DELL'ORARIO GIORNALIERO NORMALE - RIFIUTO DELLA INDENNITÀ DA PARTE DELL'INPS - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449750-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - RIPOSI RAPPORTATI ALLO ORARIO DI LAVORO - INDIVIDUAZIONE - RIFERIMENTO ALL'ORARIO GIORNALIERO NORMALE - CONSEGUENZE - SCIOPERO ATTUATO PER ALCUNE ORE DELL'ORARIO GIORNALIERO NORMALE - RIFIUTO DELLA INDENNITÀ DA PARTE DELL'INPS - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

I riposi (od in Mancanza l'indennità) cui ha diritto la lavoratrice madre in base all'art. 10 della legge n. 1204 del 1971, norma che - al fine di consentire alla madre l'allattamento del neonato e di provvedere all'assistenza diretta dello stesso - attribuisce alla lavoratrice due periodi di riposo di un'ora ciascuno se l'orario di lavoro è pari o superiore a sei ore al giorno ovvero un unico periodo di riposo di un'ora se l'orario di lavoro è inferiore al limite suddetto, spettano alla lavoratrice in relazione all'orario giornaliero normale - e non già in relazione al numero di ore di lavoro in concreto effettuate nelle singole giornate - e devono essere goduti nei periodi determinati con accordo tra la lavoratrice stessa ed il datore di lavoro ovvero - in Mancanza di intesa - nei periodi fissati dall'ispettorato del lavoro senza spostamenti o soppressioni in relazione a particolari evenienze che modifichino o riducano la durata dell'orario normale. Consegue che, in caso di sciopero per alcune ore dell'orario giornaliero normale, l'INPS non può rifiutare l'indennità alla lavoratrice che abbia aderito allo sciopero se non nel caso in cui i periodi di riposo cui la stessa abbia diritto in relazione al normale orario di lavoro coincidano in concreto col periodo di volontaria astensione dal lavoro. (V 6084/85, mass n 443220).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)