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Sez. L, Sentenza n. 6084 del 04/12/1985 (Rv. 443220 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - GODIMENTO DEI RIPOSI PREVISTI DALL'ART. 10 LEGGE 30 DICEMBRE 1971 N. 1204 - SUCCESSIVA SOSPENSIONE DEL LAVORO PER CASSA INTEGRAZIONE - DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE.*
Stato
decisa il 1985-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443220-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - PUERPERIO - GODIMENTO DEI RIPOSI PREVISTI DALL'ART. 10 LEGGE 30 DICEMBRE 1971 N. 1204 - SUCCESSIVA SOSPENSIONE DEL LAVORO PER CASSA INTEGRAZIONE - DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE DELLA RETRIBUZIONE.*

Ove la lavoratrice madre goda dei riposi previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 e successivamente venga sospesa dal lavoro perché posta in cassa integrazione, non trova applicazione il disposto dell'art. 3 d.l.lgt. 9 novembre 1945 n. 788, secondo cui l'integrazione della retribuzione non è dovuta ai dipendenti che lavorano ad orario ridotto per festività o per assenze che non comportano retribuzione, giacché le ore dei riposi predetti sono da considerare ore lavorative di tal ché il trattamento di integrazione salariale dovrà esser riferito alla retribuzione corrispondente all'intero orario di lavoro contrattuale.*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)