Sez. L, Sentenza n. 88 del 06/01/1983 (Rv. 424892 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA POSSIBILITÀ DI LAVORO "INTERMEDIA" - NECESSITÀ - TIPO DI LAVORO E CORRELATIVO GUADAGNO ANTERIORI ALL'INSORGENZA DELLO STATO MORBOSO - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - RIDUZIONE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO ALLA POSSIBILITÀ DI LAVORO "INTERMEDIA" - NECESSITÀ - TIPO DI LAVORO E CORRELATIVO GUADAGNO ANTERIORI ALL'INSORGENZA DELLO STATO MORBOSO - RILEVANZA.*
La capacità di guadagno, la cui riduzione è rilevante ai fini del riconoscimento della pensione d'Invalidità, non va intesa in senso del tutto generico, giacché il giudice deve tener conto - più esattamente - della possibilità di lavoro "intermedia" rispetto al lavoro precedentemente svolto dall'assicurato e a qualsiasi altro generico lavoro ipotizzabile, rilevando, alla stregua della normativa vigente, non già qualsiasi altra possibile occupazione, ma soltanto quelle confacenti alle attitudini dell'assicurato medesimo, delle quali l'indice più significativo - da cui deve poi svilupparsi l'indagine in relazione ai lavori affini concretamente espletabili - è necessariamente il tipo di lavoro (ed il correlativo guadagno) svolto prima dell'insorgenza dello stato morboso. (Conf 3699/78, mass n 393214 (seconda parte.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)