diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 22154 del 18/03/2008 Ud. (dep. 03/06/2008) Rv. 240019 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO | Rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato - Mancata riproposizione prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - Riconoscibilità, all'esito del giudizio, della originaria ingiuistificatezza del rigetto e conseguente applicazione della riduzione di pena - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240019-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - RICHIESTA - ORDINANZA DI RIGETTO

Qualora, essendo stata rigettata da parte del giudice dell'udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria, detta richiesta non venga riproposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 169/2003, dichiarativa della parziale incostituzionalità dell'art. 438, comma 6, c.p.p.), resta preclusa la possibilità di applicare, all'esito del giudizio celebratosi nelle forme ordinarie, la riduzione di pena di cui all'art. 442 c.p.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)