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Sez. 3, Sentenza n. 708 del 16/02/1977 (Rv. 384284 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - RAPPRESENTANZA VOLONTARIA - MORTE DEL RAPPRESENTATO O DEL RAPPRESENTANTE PRIMA DELLA COSTITUZIONE - AUTOMATICA ED IMMEDIATA INTERRUZIONE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - TERMINE SEMESTRALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1977-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384284-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - RAPPRESENTANZA VOLONTARIA - MORTE DEL RAPPRESENTATO O DEL RAPPRESENTANTE PRIMA DELLA COSTITUZIONE - AUTOMATICA ED IMMEDIATA INTERRUZIONE - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - TERMINE SEMESTRALE - DECORRENZA.*

Qualora un soggetto (parte in senso formale) stia in giudizio in nome e per conto di altri (parte in senso sostanziale), in forza di un rapporto di rappresentanza volontaria, la morte del rappresentato, cosi come la morte del rappresentante, ove sopravvenute prima della Costituzione in giudizio, determinano automaticamente ed immediatamente l'interruzione del processo, analogamente a quanto disposto dall'art 299 cod proc civ per l'ipotesi di rappresentanza legale. Anche in tale caso, il termine perentorio di sei mesi, per la prosecuzione del processo interrotto, decorre dal giorno della conoscenza effettiva del fatto interruttivo, ai sensi dell'art 305 cod proc civ, nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n 159 del 6 luglio 1971. (V 3866/75, mass n 378111).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1396, Cod. Civ. art. 1722, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)