Sez. 1, Sentenza n. 3866 del 18/11/1975 (Rv. 378111 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - MORTE, RADIAZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCURATORE COSTITUITO - INTERRUZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO - TERMINE PER LA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - DECORRENZA - DALLA LEGALE CONOSCENZA DELL'EVENTO - MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE NEL TERMINE - EFFETTI PER LA PARTE RIMASTA INATTIVA - RICHIESTA DI DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PROPOSTA DA ALTRE PARTI - OPPOSIZIONE DELLA PARTE RIMASTA INATTIVA - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - MORTE, RADIAZIONE E SOSPENSIONE DEL PROCURATORE COSTITUITO - INTERRUZIONE IMMEDIATA DEL PROCESSO - TERMINE PER LA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - DECORRENZA - DALLA LEGALE CONOSCENZA DELL'EVENTO - MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE NEL TERMINE - EFFETTI PER LA PARTE RIMASTA INATTIVA - RICHIESTA DI DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO PROPOSTA DA ALTRE PARTI - OPPOSIZIONE DELLA PARTE RIMASTA INATTIVA - AMMISSIBILITA - ESCLUSIONE.*
A seguito della dichiarazione di parziale illegittimita costituzionale dell'art 305 cod proc civ, ferma restando l'immediata operativita dell'interruzione del processo in caso di morte, radiazione o sospensione dall'albo professionale del procuratore costituito in giudizio per una delle parti, il termine perentorio stabilito per la prosecuzione o riassunzione del processo deve decorrere non gia dal momento in cui l'evento interruttivo si verifica, bensi da quello della legale conoscenza di tale evento, risultante da dichiarazione, comunicazione o notificazione di esso. Il termine predetto non decorre necessariamente dallo stesso momento per tutte le parti, la decorrenza potendo essere diversa per ciascuna di esse, a seconda del momento in cui ognuna abbia avuto la menzionata conoscenza. E, considerata l'autonomia dell'interesse di ciascuna alla prosecuzione o riassunzione del giudizio, se una di esse ha omesso di compiere nel termine le attivita dirette a detta prosecuzione o riassunzione, non e legittimata ad opporsi alla richiesta di declaratoria di Estinzione del processo, proposta dalle altre parti, deducendo eccezioni - de iure tertii - a tutela di interessi altrui. (V 1521/74, mass n 369656; 2238/70, mass n 348388; (V 129/70, mass n 344872; Corte cost 139/67).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)