Sez. 2, Sentenza n. 815 del 28/01/1983 (Rv. 425563 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - MORTE DELLA PARTE PRIMA DELLA SUA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CONSEGUENZE - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - EVENTUALE DICHIARAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEI PROCURATORI IN CAUSA - EFFETTI - DECORRENZA DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO, EX ART. 305 COD. PROC. CIV..*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - MORTE DELLA PARTE PRIMA DELLA SUA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - CONSEGUENZE - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - EVENTUALE DICHIARAZIONE DELL'EVENTO DA PARTE DEI PROCURATORI IN CAUSA - EFFETTI - DECORRENZA DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO, EX ART. 305 COD. PROC. CIV..*
La morte della parte prima della sua Costituzione in giudizio produce l'interruzione automatica del processo indipendentemente dalla conoscenza che dell'evento abbiano le parti o il giudice e senza che sia necessario, quale elemento integrativo della fattispecie interruttiva una dichiarazione dell'evento. Questa può adempiere la sola funzione (strumentale) di portare l'evento stesso a conoscenza delle altre parti, al fine della decorrenza del termine perentorio per la riassunzione del processo interrotto ex art. 305 cod. proc. civ. (nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 1971), e, come tale, può provenire da qualunque dei procuratori in causa, spettando il relativo potere a tutte le parti. (V 2495/77, mass n 386211; (V 708/77, mass n 384284; (V 3830/75, mass n 378050).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)