Sez. 2 - , Sentenza n. 21641 del 23/08/2019 (Rv. 654906 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - DECISIONE - IN GENERE | Opposizione di terzo - Giudizio rescindente e rescissorio - Esame del merito da parte del giudice dell'opposizione - Necessità - Estensione del contraddittorio ad altri soggetti nei cui confronti il giudizio deve avvenire o è opportuno che avvenga - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - DECISIONE - IN GENERE
Nell'opposizione di terzo, la sentenza che accerti che il terzo opponente è titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quello riconosciuto dalla sentenza pronunciata "inter alias" non deve solo provvedere - ove il diritto del terzo prevalga, per ragioni di diritto sostanziale, su quello della parte vittoriosa nel primo giudizio - all'accoglimento, in ragione di detta prevalenza, dell'opposizione, dichiarando, con pronuncia rescindente, l'inefficacia nei confronti del terzo del giudicato formatosi tra le parti originarie, ma deve anche pronunciarsi, in sede rescissoria, sul merito della domanda proposta dal terzo, procedendo, secondo le ordinarie regole processuali, all'accertamento del reale modo d'essere del diritto che lo stesso ha azionato. Sicché, ove l'accertamento del diritto del terzo debba avvenire (ovvero sia opportuno che avvenga) nei confronti di altri soggetti, il giudice deve (o, rispettivamente, può) disporre, a norma dell'art. 102 c.p.c. (ovvero dell'art. 107 c.p.c.), la loro partecipazione al processo, a prescindere dal fatto che gli stessi non siano già stati parte del giudizio precedente, atteso che il principio secondo cui l'opposizione ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c., costituendo un'impugnazione della decisione contro la quale è proposta, comporta la necessaria presenza in causa di tutte le parti del giudizio nel quale venne emessa la decisione impugnata, va coordinato con la natura del diritto (autonomo ed incompatibile) che il terzo, con prevalenza rispetto a quello risultante dalla sentenza impugnata, ha fatto valere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 406
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)