Sez. 3, Sentenza n. 5208 del 13/06/1987 (Rv. 453807 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - GIUDIZIO RESCINDENTE E RESCISSORIO - DISCUSSIONE SU RAPPORTO SOSTANZIALE UNICO - ESAME DEL MERITO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - NECESSITÀ - RINVIO DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO ADITO IN SEDE DI OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE - GIUDIZIO RESCINDENTE E RESCISSORIO - DISCUSSIONE SU RAPPORTO SOSTANZIALE UNICO - ESAME DEL MERITO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - NECESSITÀ - RINVIO DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO ADITO IN SEDE DI OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE.*
Nell'opposizione di terzo (art. 404 cod. proc. civ.) quando sia in discussione un rapporto sostanziale unico, il quale non può esistere che in un solo modo rispetto a tutti i partecipanti, interesse a proporre opposizione di terzo e merito sono strettamente connessi, in quanto solo l'accertata sussistenza di un diritto del terzo, incompatibile con la sentenza opposta, può dar luogo al pregiudizio che fa sorgere l'interesse e la stessa legittimazione ad opporsi. Conseguentemente, una volta constatata l'inefficacia della sentenza opposta nei confronti del terzo, per non essere stato questi parte nel giudizio in cui è stata pronunciata, il giudice adito, ancorché giudice di appello, non può esimersi dall'esame del merito, non essendo tale ipotesi prevista fra quelle stabilite dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., per la rimessione delle parti al primo giudice (ipotesi che hanno carattere tassativo e che non sono suscettibili di estensione a casi non contemplati). (V 2918/85, mass n 440669; (V 4896/83, mass n 429785; (Conf 3021/63, mass n 264651).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)