Sez. 3, Sentenza n. 9083 del 05/07/2001 (Rv. 547914 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE | Natura giuridica di mezzo d'impugnazione - Conseguenze - Presenza in causa delle sole parti del giudizio oggetto dell'opposizione - Necessità - Limiti - Opposizione di terzo in tema di riscatto agrario - Estensione del contraddittorio ai coniugi delle parti originarie in regime di comunione legale - Necessità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - IN GENERE
Il principio secondo il quale, nel giudizio di opposizione ordinaria di terzo (art. 404, comma primo, cod. proc. civ.), l'integrità del contraddittorio va commisurata, in via esclusiva, su quella del giudizio cui l'opposizione si riferisce, con la conseguente, necessaria presenza in causa di tutte le (e delle sole) parti del giudizio predetto, va contemperato, qualora l'opposizione abbia ad oggetto (come nella specie) una fattispecie di prelazione e riscatto di fondo rustico, con l'ulteriore principio secondo cui l'acquisto del fondo da parte di un coniuge in regime di comunione legale deve ritenersi "ipso iure" esteso, con efficacia "ex tunc", all'altro coniuge (con conseguente determinazione di una situazione di titolarità, rispetto alla "res", dal carattere unitario ed inscindibile), il quale va, pertanto, necessariamente evocato nel procedimento di opposizione, pur se non sia stato parte del giudizio precedente (nella specie, all'esito del vittorioso esercizio del diritto di riscatto da parte di un coltivatore diretto in regime di comunione legale di beni con il coniuge, era stata proposta opposizione di terzo con evocazione in giudizio del solo coniuge riscattante: la S.C., nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha dichiarato la nullità del giudizio di primo grado per lesione del principio del contraddittorio necessario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 3, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)