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Sez. L, Sentenza n. 17842 del 08/09/2005 (Rv. 583646 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Distacco da azienda municipalizzata ad amministrazione pubblica nell'interesse di quest'ultima - Assimilabilità al distacco del lavoratore subordinato privato - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di ricomprensione degli emolumenti percepiti dall'amministrazione nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Stato
decisa il 2005-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583646-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI

Il distacco di un dipendente di un'azienda municipalizzata, con rapporto di lavoro di natura privatistica, presso un'amministrazione pubblica (nella specie Commissario di Governo per il terremoto), disposto con provvedimento di quest'ultima prescindendo dall'interesse della prima, determina una modificazione oggettiva del rapporto di lavoro e l'amministrazione di destinazione assume tutti i poteri di gestione in forza dell'imperatività del provvedimento; mentre, nel rapporto di lavoro subordinato privato, - stante il principio ricavabile dall'art. 2127 cod. civ. e dalla legge n. 1369 del 1960 - il distacco deve realizzare un interesse proprio del datore di lavoro e, determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, conserva al datore di lavoro il potere direttivo, con i conseguenti obblighi retributivi e previdenziali. Dalla suddetta differenza discende che nella prima ipotesi non possono gravare sul datore di lavoro distaccante, oltre agli oneri economici direttamente connessi all'attività prestata presso l'amministrazione di destinazione (nel caso di specie l'indennità speciale e il compenso per lavoro straordinario, pacificamente erogati dal Commissario di Governo), gli ulteriori oneri connessi alla corresponsione dei suddetti emolumenti, quali l'accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2127, Legge 23/10/1960 num. 1369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)