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Sez. L, Sentenza n. 7971 del 05/04/2006 (Rv. 589195 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI | Comando da parte di una amministrazione pubblica - Differenze con il "distacco" del lavoratore privato - Conseguenze - Riconoscibilità del diritto all'inquadramento superiore per attività svolta presso soggetto diverso dal datore di lavoro - Al dipendente privato distaccato, ma non anche al dipendente pubblico comandato presso altra P.A. - Fattispecie in tema di "comando di un dipendente delle Poste, adottato prima della privatizzazione del rapporto e spiegante i suoi effetti anche successivamente - Diritto all'inquadramento in qualifica superiore ove adibito a mansioni superiori - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589195-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - COMANDI E DISTACCHI

Nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato, il "comando" del dipendente pubblico si differenzia dal "distacco" del dipendente privato per la natura provvedimentale dell'atto che dispone il comando, adottato dal soggetto nella cui organizzazione il dipendente viene inserito, e non dal suo originario datore di lavoro, per cui, diversamente dal distacco, il comando non realizza un interesse del datore di lavoro ma dell'Amministrazione che lo dispone, e non costituisce un atto organizzativo riconducibile al datore di lavoro; ne consegue che, laddove nel caso del distacco permangono in capo al datore di lavoro distaccante il potere direttivo e di determinare la cessazione del distacco stesso, e pertanto, in caso di dipendente adibito a mansioni superiori presso il distaccatario, in capo al distaccante si verificheranno le conseguenze di cui all'art. 2103 cod.civ., nell'ipotesi del comando, il dipendente pubblico che si trovi a svolgere mansioni superiori a quelle originarie presso l'amministrazione ove è comandato non ha diritto all'inquadramento nella qualifica superiore presso il proprio datore di lavoro, nè al pagamento delle relative differenze retributive. (Nella specie, la S.C. ha negato il diritto all'inquadramento in una qualifica superiore al dipendente postale, comandato presso una Prefettura prima della privatizzazione dell' Ente Poste ed ivi rimasto anche dopo a seguito della proroga dei comandi per disposizioni di legge, adibito presso l'Amministrazione ove era stato comandato a mansioni superiori).

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 56, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6 com. 4, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)