Sez. 3, Sentenza n. 3897 del 01/04/1993 (Rv. 481636 - 01)
Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione | Assegnazione di terre di riforma agraria - Divieto di frazionamento ex art. 4 comma primo della legge n. 379 del 1967 - Ambito di applicazione - Assegnatario deceduto dopo il riscatto del fondo - Designazione dell'erede cui spetti di subentrare - Rito camerale - Applicabilità.
Agricoltura - Riforma fondiaria - Assegnazione
In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, l'art. 4, comma primo, della legge n. 379 del 1967, ribadendo il divieto di frazionamento ai sensi della legge n. 1078 del 1940 anche per il fondo riscattato, fa riferimento non soltanto alle norme che sanciscono la nullità degli atti tra vivi e delle disposizioni testamentarie aventi per effetto il frazionamento (art. 3 e 4 della legge n. 1078 del 1940), ma anche a quelle dettate per l'ipotesi di morte dell'assegnatario e per la conseguente procedura di subentro dell'erede (art. 5, 6 e 7 della stessa legge), con la conseguenza che il rito camerale di cui al citato art. 7 trova applicazione, conformemente all'interpretazione della Corte cost., anche nel caso di assegnatario deceduto dopo il riscatto del fondo, per la designazione da parte dell'autorità giudiziaria, in caso di disaccordo degli eredi, di quello di essi cui spetta subentrare al defunto.
Riferimenti normativi: Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 3, Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 4, Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 5 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 6 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 7 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)