diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 14765 del 04/06/2008 (Rv. 603298 - 01)

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Agricoltura - Riforma agraria - Assegnazione di terre di riforma agraria - Divieto di frazionamento ex art. 4, primo comma, della legge n. 379 del 1967 - Ambito di applicazione - Morte delll'assegnatario dopo il riscatto - Designazione, da parte dell'autorità giudiziaria, dell'erede subentrante - Rito camerale - Applicabilità.
Stato
decisa il 2008-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603298-01

AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE

In tema di assegnazione di terre di riforma agraria, l'art. 4, primo comma, della legge n. 379 del 1967, affermando il divieto di frazionamento ai sensi della legge n. 1078 del 1940 anche per il fondo riscattato, fa riferimento non soltanto alle norme che sanciscono la nullità degli atti tra vivi e delle disposizioni testamentarie aventi per effetto il frazionamento (art. 3 e 4 della legge n. 1078 del 1940), ma anche a quelle dettate per l'ipotesi di morte dell'assegnatario e per la conseguente procedura di subentro dell'erede (artt. 5, 6 e 7 della stessa legge), con la conseguenza che il rito camerale di cui al citato art. 7 trova applicazione, conformemente all'interpretazione della Corte costituzionale, anche nel caso di assegnatario deceduto dopo il riscatto del fondo, per la designazione da parte dell'autorità giudiziaria, in caso di disaccordo degli eredi, di quello di essi cui spetta subentrare al defunto.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 3, Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 4, Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 5 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 6 CORTE COST., Legge 03/06/1940 num. 1078 art. 7 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)