Sez. 2, Sentenza n. 17496 del 16/04/2025 Cc. (dep. 08/05/2025) Rv. 288056-01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Ricorso in cassazione - Dedotta violazione del "ne bis in idem" convenzionale - Provvedimenti definitivi assunti all’esito dei separati giudizi - Onere di allegazione del ricorrente a pena di inammissibilità del ricorso - Sussistenza.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che lamenta la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, invocando l'applicazione dei criteri stabiliti dalla Corte EDU nelle decisioni Engel c. Paesi Bassi del 8 giugno 1976 e A. e B. contro Norvegia del 15 novembre 2016, produrre, a pena di inammissibilità della domanda, i provvedimenti definitivi assunti all'esito dei separati giudizi, indispensabili per valutare la loro portata sanzionatoria e la illegittima duplicazione dei procedimenti, l'uno, amministrativo o disciplinare e, l'altro, penale.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)