Sez. 3, Sentenza n. 25815 del 21/04/2016 Ud. (dep. 22/06/2016) Rv. 267301 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Art. 649 cod. proc. pen. - Applicabilità - Ambito - Precedente sanzione amministrativa per gli stessi fatti - Natura sostanzialmente penale della sanzione amministrativa - Violazione del "ne bis in idem" - Esclusione - Conseguenze - Possibilità di sollevare la questione di costituzionalità - Parametri - Fattispecie.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Non si applica il principio del "ne bis in idem", previsto dall'art. 649 cod. proc. pen., nel caso di procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto per il quale sia stata già irrogata una sanzione amministrativa di natura "sostanzialmente penale" secondo l'interpretazione dell'art. 4 Protocollo n. 7 CEDU adottata dalla Corte EDU (cfr. le sentenze 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia e 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi). (Fattispecie in tema di reato ex art. 10 ter D.Lgs. n. 74 del 2000, in cui la S.C., pur ravvisando il difetto di prova della definitività della sanzione amministrativa tributaria, ha chiarito che il giudice di merito avrebbe eventualmente dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen. per violazione dell'art. 117 Cost. in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU piuttosto che dichiarare il non doversi procedere).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)