Sez. 1, Sentenza n. 2478 del 03/10/1973 (Rv. 365899 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IMMEDIATA IN SEDE GIUDIZIARIA - AMMISSIBILITA - EFFETTI.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - IMMEDIATA IN SEDE GIUDIZIARIA - AMMISSIBILITA - EFFETTI.*
Per resistere all'ingiunzione di pagamento, che sia stata intimata secondo il procedimento privilegiato previsto dal tu 14 settembre 1931, n 1175, il contribuente puo non soltanto ricorrere in via amministrativa e poi agire in Sede giudiziaria, ma anche proporre immediatamente opposizione giudiziaria, omettendo il ricorso amministrativo, con la sola conseguenza, in quest'ultima ipotesi, dell'esonero dell'amministrazione dalla condanna alle spese. (V 146/72, mass n 355891).*
Riferimenti normativi: Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)