Sez. 1, Sentenza n. 5071 del 24/11/1989 (Rv. 464327 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI - REDDITI D'IMPRESA - ACCERTAMENTO PRESUNTIVO DI RICAVI MAGGIORI RISPETTO ALLE RISULTANZE DI BILANCIO E CONTABILI - DETRAZIONI DEI COSTI - OBBLIGO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DISCIPLINA SULLA INDEDUCIBILITÀ DI COSTI ED ONERI PER INOSSERVANZA DELLE FORMALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI - REDDITI D'IMPRESA - ACCERTAMENTO PRESUNTIVO DI RICAVI MAGGIORI RISPETTO ALLE RISULTANZE DI BILANCIO E CONTABILI - DETRAZIONI DEI COSTI - OBBLIGO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - DISCIPLINA SULLA INDEDUCIBILITÀ DI COSTI ED ONERI PER INOSSERVANZA DELLE FORMALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di imposte sui redditi inerenti ad attività d'impresa, l'amministrazione finanziaria, ove accerti presuntivamente maggiori ricavi, disattendendo in tutto od in parte le risultanze del bilancio o delle scritture contabili (art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600), deve portare in detrazione i relativi costi, al fine di individuare il reddito netto, mentre non può invocare le regole poste dall'art. 74 terzo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, circa l'indeducibilità di costi ed oneri in presenza di inosservanza delle formalità di contabilizzazione, atteso che tali regole sono operanti solo quando venga in discussione la detraibilità di costi od oneri rispetto ai proventi dichiarati dal contribuente.*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)