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Sez. 1, Sentenza n. 9581 del 15/11/1994 (Rv. 488586 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Redditi di impresa minore - Rettifica - Presupposto - Rivendita di merci ulteriori rispetto a quelle contabilizzate - Accertamento - Reddito - Rettifica - Limite - Componenti negativi - Indeducibilità ex art. 74, comma terzo, d.P.R. n. 597 del 1973 - Ambito di applicazione.
Stato
decisa il 1994-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488586-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di imposte sui redditi, la rettifica a carico di un soggetto titolare di redditi di impresa minore presuppone l'individuazione di un profitto più consistente rispetto a quello dichiarato e pertanto, ove si colleghi all'accertamento di rivendite di merci ulteriori rispetto a quelle contabilizzate, non può andare oltre la differenza fra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto delle merci medesime, segnando il relativo importo il limite massimo del profitto configurabile. Tale principio non trova deroga nella disposizione di cui all'art. 74, comma terzo, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, nel testo originario (applicabile nella fattispecie), il quale - anche alla luce di quanto statuito nella sentenza n. 186 del 1992 della Corte Costituzionale - nel "sanzionare" con l'indeducibilità i componenti negativi non od irregolarmente registrati, si riferisce alla diversa ipotesi delle detrazioni che il contribuente pretenda di apportare a decurtazione del reddito dichiarato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)