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Sez. 2, Sentenza n. 1680 del 02/05/1975 (Rv. 375292 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - REGOLAMENTO PREDISPOSTO DAL COSTRUTTORE ED ACCETTATO CON GLI ATTI DI ACQUISTO - NATURA CONTRATTUALE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA CONTENENTE L'OBBLIGO DELLA RICHIESTA DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE AGLI ORGANI CONDOMINIALI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI SULLE COSE COMUNI - OSSERVANZA - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1975-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375292-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE - REGOLAMENTO PREDISPOSTO DAL COSTRUTTORE ED ACCETTATO CON GLI ATTI DI ACQUISTO - NATURA CONTRATTUALE - CONSEGUENZE - CLAUSOLA CONTENENTE L'OBBLIGO DELLA RICHIESTA DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE AGLI ORGANI CONDOMINIALI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI SULLE COSE COMUNI - OSSERVANZA - OBBLIGATORIETA.*

Il regolamento di condominio, predisposto dal costruttore o dallo originario unico proprietario dell'edificio, quando e accettato dai condomini con i rispettivi Atti di acquisto, costituisce un contratto condominiale. Pertanto, le singole norme nel regolamento contenute, in detta ipotesi, traggono la loro forza vincolante, nei confronti di ciascuno dei condomini, proprio dalla volonta negoziale da costoro espressa. Consegue che, in tali casi, se tra le Disposizioni del regolamento ve ne sono alcune che impongono ai condomini di richiedere la preventiva autorizzazione degli organi amministrativi del condominio per eseguire qualsiasi lavoro sulle cose comuni, i singoli condomini non possono sottrarsi all'anzidetto Onere. (V 1144/73, mass n 363649).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1138

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)