Sez. 2, Sentenza n. 4905 del 26/05/1990 (Rv. 467386 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - NORME DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO RELATIVE ALLE INNOVAZIONI - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 1120 COD. CIV. - INDEROGABILITÀ - ESTENSIONE AI REGOLAMENTI CONTRATTUALI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - NORME DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO RELATIVE ALLE INNOVAZIONI - APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 1120 COD. CIV. - INDEROGABILITÀ - ESTENSIONE AI REGOLAMENTI CONTRATTUALI.*
La disposizione di cui al quarto comma dell'art. 1138 cod. civ., secondo cui le norme del regolamento di condominio non possono in nessun caso derogare, tra l'altro, a quanto stabilito nell'art. 1120 dello stesso codice, concernente le innovazioni, si riferisce oltre che al regolamento approvato dall'assemblea dei condomini anche a quello predisposto dall'originario proprietario ed accettato dai condomini all'atto dell'acquisto del bene facente parte del condominio (cosiddetto regolamento contrattuale). (V 7398/86, mass n 449449; (V 1680/75, mass n 375292; (V 2155/66, mass n 324208).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)