Sez. 2, Sentenza n. 124 del 12/01/1978 (Rv. 389422 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA NOMINA CONTENUTA NEL REGOLAMENTO CONTRATTO - NATURA REGOLAMENTARE E NON CONTRATTUALE - CONSEGUENZE - MODIFICAZIONI A MAGGIORANZA - VALIDITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - NOMINA E REVOCA - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA NOMINA CONTENUTA NEL REGOLAMENTO CONTRATTO - NATURA REGOLAMENTARE E NON CONTRATTUALE - CONSEGUENZE - MODIFICAZIONI A MAGGIORANZA - VALIDITA.*
In tema di condominio degli edifici, le Disposizioni concernenti la nomina dell'amministratore, ancorche contenute nel regolamento accettato in seno agli Atti di acquisto delle singole unita immobiliari, hanno natura strettamente regolamentare, e non contrattuale, in quanto sono rivolte a disciplinare l'organizzazione e la gestione dell'ente comune, senza incidere sui diritti individuali dei singoli partecipanti. La modificazione delle predette Disposizioni, pertanto, non richiede il consenso di tutti i condomini, ma puo essere validamente disposta con deliberazione maggioritaria dell'assemblea, ai sensi dell'art 1136 cod civ. (V 864/76, mass n 379534; (V 1680/75, mass n 375292).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)