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Sez. 1, Sentenza n. 4446 del 25/11/1976 (Rv. 383160 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - PAGAMENTI DEL CONTRIBUENTE SU PROPRIA DENUNCIA ED AUTOLIQUIDAZIONE - IRRIPETIBILITA - PROPOSIZIONE DI RISERVE IN SEDE DI PAGAMENTO E SUCCESSIVA IMPUGNAZIONE DEL SOLO ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383160-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - PAGAMENTI DEL CONTRIBUENTE SU PROPRIA DENUNCIA ED AUTOLIQUIDAZIONE - IRRIPETIBILITA - PROPOSIZIONE DI RISERVE IN SEDE DI PAGAMENTO E SUCCESSIVA IMPUGNAZIONE DEL SOLO ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE - IRRILEVANZA.*

In tema di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, istituita con la legge 5 marzo 1963 n 246, e irripetibile il pagamento eseguito dal contribuente, in base a propria denuncia ed autoliquidazione del tributo, prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966 n 44, che ha dichiarato la incostituzionalita del secondo comma dell'art 25 della citata legge. Tale irripetibilita sussiste anche nel caso in cui il contribuente abbia fatto delle riserve, in Sede di pagamento, ed abbia poi impugnato solo l'accertamento di maggior valore notificatogli dal comune, in quanto cio non pone in contestazione l'intera base imponibile, e, quindi, non osta a che il versamento eseguito in forza di autotassazione abbia definitivamente esaurito il rapporto tributario, per la relativa parte d'imposta. (Conf 4154/75, mass n 378491; (Conf 3886/74, mass n 372425; (Conf 762/73, mass n 363008).*

Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)