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Sez. 1, Sentenza n. 1544 del 10/03/1982 (Rv. 419363 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - IN GENERE - - ATTI DI IMPOSIZIONE TRIBUTARIA - NATURA - IDONEITÀ A DIVENIRE DEFINITIVE ED IRRETRATTABILI - PAGAMENTO EFFETTUATO IN ADEMPIMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - CONSOLIDAMENTO PER OMESSA IMPUGNAZIONE CONTRO L'ACCERTAMENTO O L'ISCRIZIONE A RUOLO - MUTAMENTO SOPRAVVENUTO DELLA INTERPRETAZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA - IRRILEVANZA - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419363-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - IN GENERE - - ATTI DI IMPOSIZIONE TRIBUTARIA - NATURA - IDONEITÀ A DIVENIRE DEFINITIVE ED IRRETRATTABILI - PAGAMENTO EFFETTUATO IN ADEMPIMENTO DI UN'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - CONSOLIDAMENTO PER OMESSA IMPUGNAZIONE CONTRO L'ACCERTAMENTO O L'ISCRIZIONE A RUOLO - MUTAMENTO SOPRAVVENUTO DELLA INTERPRETAZIONE DELLA RELATIVA DISCIPLINA - IRRILEVANZA - AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

In conseguenza della natura amministrativa degli Atti di imposizione tributaria e della loro idoneità a divenire definitivi ed irretrattabili, nessun effetto può esplicare in relazione a pagamenti effettuati in adempimento di un'obbligazione tributaria (nella specie: imposta di ricchezza mobile di cui al T.U. 29 gennaio 1958 n. 645) consolidata per Mancanza di impugnativa contro l'accertamento o l'iscrizione a ruolo (nella specie: ai sensi dello art. 188 del citato T.U.) la sopravvenuta interpretazione della disciplina in materia, diversa da quella preesistente al momento degli indicati pagamenti, per i quali, pertanto, non è esperibile l'Azione di ripetizione ex art. 2033 cod. civ.. (V 4869/79, mass n 401490; (V 4446/76, mass n 383160; (V 2107/71, mass n 352822; (V 1979/71, mass n 352580).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 188 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)