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Sez. L, Sentenza n. 2943 del 11/05/1982 (Rv. 420844 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - MANCATA OSSERVANZA DEL TERMINE A COMPARIRE - RINNOVAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. DELLA NOTIFICAZIONE PREDETTA - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420844-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - MANCATA OSSERVANZA DEL TERMINE A COMPARIRE - RINNOVAZIONE EX ART. 291 COD. PROC. CIV. DELLA NOTIFICAZIONE PREDETTA - NECESSITÀ - OMISSIONE - CONSEGUENZE.*

La mancata osservanza del termine dilatorio a comparire, quando sia stato validamente e tempestivamente esercitato il potere di impugnare in appello la sentenza resa secondo il rito delle controversie individuali di lavoro, determina una nullità, in difetto di Costituzione dell'intimato, per l'inidoneità dell'atto ad assolvere la sua tipica funzione di consentire alla controparte la preparazione dell'attività difensiva, ma tale nullità non attiene all'editio actionis costituita dal ricorso e dal deposito di questo nella cancelleria, bensì alla notificazione dell'atto di convocazione in giudizio, talché ad essa può porsi rimedio ordinando la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., mentre, in difetto della medesima, il successivo rilievo della nullità del procedimento e della sentenza resa a conclusione della suddetta fase di gravame, non travolge la validità e l'efficacia dell'atto di impugnazione. (Conf 3566/81, mass n 414177).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)