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Sez. L, Sentenza n. 1615 del 08/03/1984 (Rv. 433693 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - EFFETTI - IRREGOLARITÀ DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESTENSIONE ALL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - INSUSSISTENZA - RINNOVAZIONI DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433693-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - EFFETTI - IRREGOLARITÀ DELLA SUCCESSIVA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - ESTENSIONE ALL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DEL GRAVAME - INSUSSISTENZA - RINNOVAZIONI DELLA NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ.*

Nel nuovo rito del lavoro, secondo la disciplina introdotta dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, la Costituzione dell'appellante si perfeziona con il deposito del ricorso nella cancelleria, che determina l'instaurazione del rapporto giuridico-processuale, e, ove avvenuta nel termine di legge, impedisce il verificarsi di ogni decadenza dell'impugnazione. Ne consegue che ogni eventuale irregolarità (o anche la Mancanza) della notificazione all'appellato del ricorso d'appello e del decreto di fissazione della udienza di discussione, non si comunica all'atto di impugnazione, che si è perfezionato con il deposito del ricorso nei termini previsti, né determina l'inammissibilità del gravame, salvo l'Obbligo del giudice - il quale rilevi l'irregolarità (o la Mancanza) della notifica - di indicarla all'appellante, ex art. 421, primo comma, cod. proc. civ., e di assegnare al medesimo, previa fissazione di una nuova udienza di discussione, un termine per provvedere alla rinnovazione della notificazione a norma dell'art. 291 dello stesso codice. (V 2943/82, mass n 420844; (V 519/81, mass n 411003; (V 4957/80, mass n 408831; (V 2680/80, mass n 406470; (Conf 2789/82, mass n 420659).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)