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Sez. 2, Sentenza n. 3464 del 08/06/1982 (Rv. 421446 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421446-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - IN GENERE - SOPRAVVENUTA SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

La sopravvenuta svalutazione monetaria, al pari di ogni altro avvenimento dal quale derivi lo squilibrio tra le prestazioni contrattuali, può giustificare la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1467 cod. civ., qualora, ancorché non provocata da eventi eccezionali, presenti caratteri di straordinarietà ed imprevedibilità. (V 5905/80, mass n 409698; (V 1158/78, mass n 390523).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)