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Sez. 2, Sentenza n. 5905 del 04/11/1980 (Rv. 409698 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA DI BENI IMMOBILI - ECCESSIVA ONEROSITA SOPRAVVENUTA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409698-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA DI BENI IMMOBILI - ECCESSIVA ONEROSITA SOPRAVVENUTA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Agli effetti della risoluzione per eccessiva onerosita di un contratto preliminare di vendita di beni immobili, il giudice del merito deve considerare comparativamente sia il valore dei beni anzidetti, sia quello della prestazione corrispettiva, tenendo conto, a quest'ultimo riguardo, della svalutazione monetaria che, nell'arco di tempo, previsto in contratto o successivamente prorogato dalle parti, per la stipulazione del contratto definitivo, abbia diminuito il valore intrinseco del prezzo ancora dovuto. (Conf 1158/78, mass n 390523).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)