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Sez. 2, Sentenza n. 1158 del 08/03/1978 (Rv. 390523 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - PRELIMINARE DI VENDITA DI APPARTAMENTO DA COSTRUIRSI - ECCESSIVA ONEROSITA - COMPARAZIONE TRA IL VALORE DEGLI APPARTAMENTI E LA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA - DIMINUZIONE DEL VALORE INTRINSECO DEL PREZZO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390523-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE - PRELIMINARE DI VENDITA DI APPARTAMENTO DA COSTRUIRSI - ECCESSIVA ONEROSITA - COMPARAZIONE TRA IL VALORE DEGLI APPARTAMENTI E LA PRESTAZIONE CORRISPETTIVA - DIMINUZIONE DEL VALORE INTRINSECO DEL PREZZO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA.*

Agli effetti della risoluzione per eccessiva onerosita di un contratto preliminare di vendita di appartamenti da costruirsi, il giudice di merito deve considerare comparativamente sia il valore degli appartamenti promessi in vendita, e non solo il relativo costo di costruzione, sia quello della prestazione corrispettiva, tenendo conto, a quest'ultimo riguardo, della svalutazione monetaria che - nell'arco di tempo, previsto in contratto o successivamente, anche in via tacita, eventualmente prorogato dalle parti, per la stipulazione del contratto definitivo - abbia diminuito il valore intrinseco del prezzo ancora dovuto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)