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Sez. 1, Sentenza n. 10273 del 28/05/2004 (Rv. 573243 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESTAZIONE DI GARANZIA | Sequestro dei beni del coniuge obbligato (art. 156, sesto comma, cod. civ.) - Funzione - Conseguenze - Concedibilità anche dopo la chiusura del giudizio di primo grado, se ne ricorrono i presupposti - Condizioni - Abrogazione dell'art. 673 cod. proc. civ. per effetto dell'art. 89 legge 353/1990 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573243-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESTAZIONE DI GARANZIA

Il sequestro conservativo sui beni del coniuge obbligato a corrispondere all'altro coniuge un assegno di mantenimento, previsto dall'art. 156, sesto comma, cod.civ., non ha natura cautelare perché prescinde dal periculum in mora, ma soltanto funzione di garanzia dell'adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice della separazione dei coniugi. Pertanto il provvedimento - che per la sua particolare natura, determinata dai presupposti che ne legittimano la concessione e dalla finalità che persegue, può esser emanato anche dopo l'abrogazione dell'art. 673 cod. proc. civ. per effetto dell'art. 89 legge 26 novembre 1990 n. 353 - può esser domandato (o può esserne richiesto l'ampliamento), anche dopo la pronunzia giudiziale di separazione dei coniugi e la chiusura del giudizio di primo grado ogni qual volta l'inadempimento del coniuge obbligato si sia realizzato successivamente, con il limite della proposizione della relativa istanza nel rispetto del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)