Sez. 1, Sentenza n. 961 del 30/01/1992 (Rv. 475495 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Procedimento - Provvedimenti - Modificabilità | Sequestro di beni del coniuge ex sesto comma dell'art. 156 cod. civ. - Provvedimento - Natura e disciplina - Giudice competente - Rapporti patrimoniali tra i coniugi separati - Controversia relativa - Giudizio di appello - Sentenza - Revoca o modifica del provvedimento suddetto reso in primo grado - Ammissibilità.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Procedimento - Provvedimenti - Modificabilità
Il provvedimento di sequestro di beni del coniuge obbligato, previsto dal sesto comma dell'art. 156 cod. civ., stante la sua natura non tipicamente cautelare (considerate le condizioni che ne giustificano la concessione e la revoca) esula dalla disciplina dell'ordinario sequestro conservativo ed appartiene al giudice competente a decidere la controversia relativa ai rapporti matrimoniali tra i coniugi separati; ne consegue che, nel giudizio di appello di tale controversia, come può essere disposta, per la ricorrenza di giusti motivi, la revoca del sequestro ex art. 156, ultimo comma, cod. civ., così è ammissibile la pronuncia, in sentenza, della modifica del provvedimento reso in primo grado per assicurare l'adempimento degli obblighi di mantenimento a favore del coniuge incolpevole e dei figli.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)