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Sez. 1, Sentenza n. 4323 del 28/04/1998 (Rv. 514946 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESTAZIONE DI GARANZIA | Sequestro ex art. 156, sesto comma cod. civ. - Presupposti - Sopravvenuta cessazione dell'inadempimento - Rilievo ostativo automatico - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514946-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - PRESTAZIONE DI GARANZIA

In presenza di una disposizione quale quella contenuta nell'art. 156, comma sesto cod. civ., secondo cui, in caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni dell'obbligato, legittimamente il giudice del merito lo autorizza e ne dispone la convalida, anche se l'inadempienza sia venuta meno in un momento successivo alla concessione della misura cautelare. La norma in questione - infatti - presuppone, quale condizione necessaria ed imprescindibile per la sua concessione, l'esistenza di un inadempimento dell'obbligato, ma non esclude il suo mantenimento e la successiva convalida, qualora tale inadempienza viene meno, attesa la funzione che all'istituto va riconosciuta, e cioè di garanzia del creditore sui beni del debitore, contro il pericolo di sottrazioni e alienazioni dei beni medesimi

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)