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Sez. U, Ordinanza n. 3623 del 08/03/2012 (Rv. 621587 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Riparto di giurisdizione - Controversia relativa al diniego di assegnazione dell'alloggio - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento - Ulteriore domanda di annullamento di un successivo decreto di rilascio dell'immobile - Giurisdizione del giudice ordinario - Insussistenza.
Stato
decisa il 2012-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621587-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

In materia di edilizia economica e popolare pubblica, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 133 del d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (codice del processo amministrativo), il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della P.A. non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri e ricade, invece, nell'ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato. Ne consegue che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente per oggetto il diniego di assegnazione dell'alloggio anche quando vi sia un'ulteriore domanda di annullamento di un successivo decreto di rilascio di detto immobile, posto che la delibazione su quest'ultima pretesa illegittimità è strettamente consequenziale a quella sul menzionato diniego di assegnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)