Sez. U, Sentenza n. 12898 del 24/05/2013 (Rv. 626375 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Cooperative edilizie fruenti di contributi pubblici - Cooperativa a proprietà indivisa - Controversia successiva all'assegnazione in proprietà degli alloggi - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
In materia di edilizia economica e popolare pubblica, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia insorta successivamente all'assegnazione degli alloggi ai soci da parte di cooperativa edilizia fruente di contributo erariale, senza che abbia rilievo, a tal fine, che si tratti di cooperativa a proprietà indivisa, con conseguente attribuzione agli assegnatari soltanto di un diritto di uso delle case, in quanto questo costituisce pur sempre un diritto reale che, all'esito di un provvedimento autorizzativo dell'amministrazione locale competente diretto alla verifica delle condizioni previste dalla legge, può trasformarsi in diritto di proprietà, rimanendo così in discussione, nella fase terminale del procedimento, unicamente l'entità del giusto prezzo di cessione secondo criteri predeterminati, i quali non riservano alcuna discrezionalità all'amministrazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., Legge 17/02/1992 num. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)