Sez. 1, Sentenza n. 4376 del 05/05/1994 (Rv. 486499 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Ricorso alla Corte d'Appello - Motivi dell'impugnazione | Natura agricola o edificatoria di un terreno - Questione relativa - Deducibilità con la impugnazione alla Corte d'Appello e alla Commissione Tributaria Centrale - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Ricorso alla Corte d'Appello - Motivi dell'impugnazione
L'indagine sulla natura agricola od edificatoria di un terreno, allo scopo di determinarne il valore agli effetti dell'imposta di registro, esula dall'ambito degli accertamenti di fatto inerenti a valutazione estimativa ed è quindi suscettibile di riesame da parte della Commissione Tributaria Centrale o della Corte d'Appello a norma dell'art. 40 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, quando tale qualificazione imponga la deliberazione in ordine a profili di diritto in contestazione fra le parti, si da rendere necessario interpretare atti normativi, amministrativi o negoziali, ovvero stabilirne la rilevanza ed applicabilità in relazione al bene oggetto di stima, mentre, in ogni altra ipotesi, configura un accertamento demandato esclusivamente alle Commissioni tributarie di primo e di secondo grado. Pertanto, la impugnazione concernente primariamente la discrepanza tra la destinazione del piano regolatore (dimostrata dall'attestazione rilasciata dall'autorità comunale), in virtù della quale una certa zona è qualificata come agricola, e la ritenuta natura edificatoria del terreno in quanto "notoriamente" compreso in zona lottizzata a scopo edificatorio, non riguarda una questione di valutazione estimativa, ma investe invece un problema di interpretazione e rilevanza di provvedimenti amministrativi con la conseguente competenza della Corte di Appello (o della Commissione Tributaria Centrale).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)