Sez. L, Sentenza n. 100 del 09/01/1991 (Rv. 470405 - 01)
Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto | In genere - Recesso - Risoluzione consensuale - Distinzione - Prescrizione convenzionale della forma scritta per l'esercizio del recesso - Estensione alla risoluzione consensuale - Inammissibilità - Conseguenze.
Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto
In tema di contratto di agenzia, la sostanziale diversità, per natura ed effetti, fra il recesso - il quale consiste in una dichiarazione unilaterale ricettizia, volta a far cessare il rapporto a tempo indeterminato, che non richiede accettazione della controparte e produce effetto solo che quest'ultima ne abbia avuto conoscenza (salvo, ex art. 1350 cod. civ., l'obbligo della parte recedente di dare il prescritto preavviso o di corrispondere l'indennità sostitutiva) - e la risoluzione consensuale - che è invece un negozio bilaterale volto a porre fine al vincolo contrattuale (art. 1372 cod. civ.) - comporta che la prescrizione dell'uso della forma scritta (nella specie, raccomandata con ricevuta di ritorno e preavviso di trenta giorni), pattuita per l'esercizio del recesso, non è estensibile all'ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, la cui manifestazione di volontà non solo non è soggetta ad alcuna prescrizione di forma, che non risulti previamente pattuita con specifico riferimento al negozio in questione, ma può anche implicitamente desumersi dal comportamento delle parti che concordemente cessino di dare ulteriore corso alle prestazioni reciproche.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1750
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)