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Sez. L, Sentenza n. 4471 del 14/05/1996 (Rv. 497589 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Clausola pattizia prevedente la forma scritta "ad substantiam" per la costituzione del rapporto - Estensione alla risoluzione consensuale - Inammissibilità - Mezzi probatori relativi a detta risoluzione - Prova orale o per presunzioni semplici -Ammissibilità -Fattispecie relativa al contratto collettivo per i dirigenti di aziende comunali.
Stato
decisa il 1996-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497589-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

La clausola pattizia, individuale o di fonte collettiva, che preveda la forma scritta "ad substantiam" per la costituzione del rapporto di lavoro, non può essere estesa analogicamente all'ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto stesso, giacché l'autonomia del negozio risolutorio, caratterizzato da una propria causa distinta rispetto a quella del negozio sul quale esso incide, esclude la sussistenza di una "ratio" comune alle due ipotesi e rende ingiustificata la deroga al principio della libertà di forma. Ne consegue che la clausola sopraindicata non impedisce di provare la risoluzione consensuale del rapporto con mezzi istruttori orali o anche mediante presunzioni semplici. (Nella specie trattavasi della prescrizione circa la forma scritta contenuta nel contratto collettivo per i dirigenti di aziende commerciali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)