Sez. U, Sentenza n. 2116 del 26/03/1983 (Rv. 426975 - 01)
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CONTESTUALE IMPOSIZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE - ESERCIZIO DEI POTERI AUTORIZZATORI SPETTANTI ALL'ENTE TERRITORIALE - CONFIGURABILITÀ - DOMANDA DEL PRIVATO DIRETTA A DENUNCIARE L'ILLEGITTIMITÀ DI DETTA IMPOSIZIONE PER SCORRETTO ESERCIZIO DI TALI POTERI - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONFIGURABILITÀ.*
URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - CONTESTUALE IMPOSIZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE - ESERCIZIO DEI POTERI AUTORIZZATORI SPETTANTI ALL'ENTE TERRITORIALE - CONFIGURABILITÀ - DOMANDA DEL PRIVATO DIRETTA A DENUNCIARE L'ILLEGITTIMITÀ DI DETTA IMPOSIZIONE PER SCORRETTO ESERCIZIO DI TALI POTERI - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONFIGURABILITÀ.*
L'imposizione di oneri di urbanizzazione, che il comune disponga in Sede di rilascio di licenza edilizia a norma dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (modificativo dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942 n. 1150), configura, quale sia il contenuto concreto di detti oneri (esecuzione di determinate opere, ovvero pagamento di una somma di denaro), non un atto autonomo rispetto alla licenza, ma un elemento di quest'ultima, e, quindi, un momento attinente allo Esercizio dei poteri autorizzatori spettanti all'ente territoriale in materia edilizia. Ne consegue che la domanda del privato, rivolta a denunciare l'illegittimità di detta imposizione, per scorretto Esercizio di quei poteri, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, non del giudice ordinario, ricollegandosi ad una posizione di interesse legittimo. (V 4429/80, mass n 403308).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)