diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1753 del 13/04/1989 (Rv. 462466 - 01)

URBANISTICA - CONCESSIONE (E LICENZA) EDILIZIA - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO - CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE - RISCOSSIONE - OPPOSIZIONE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462466-01

URBANISTICA - CONCESSIONE (E LICENZA) EDILIZIA - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO - CONTRIBUTI DI URBANIZZAZIONE - RISCOSSIONE - OPPOSIZIONE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - LIMITI.*

Qualora, per il pagamento di contributi di urbanizzazione determinati con provvedimento municipale a carico del beneficiario di concessione edificatoria, venga emessa ingiunzione, ai sensi del R.d. 14 aprile 1910 n. 639, la giurisdizione del giudice ordinario, sull'opposizione proposta dall'intimato, va riconosciuta limitatamente alle contestazioni attinenti alla legittimità del procedimento di riscossione previsto dal citato decreto, mentre deve essere esclusa per quelle che investano lo "an" od il "quantum" di detti contributi, vertendosi in tema di Atti autoritativi dell'ente territoriale, denunciabili davanti al giudice amministrativo. (V 2116/83, mass n 426975; (V 4359/81, mass n 415044).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 5, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)